Art. 1

Valutazione quantitativa degli enti creditizi

In vigore dal 25 ott 2018
Valutazione quantitativa degli enti creditizi 1.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutano l'impatto del dissesto di un ente creditizio sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento sulla base del punteggio quantitativo totale calcolato conformemente all'allegato I. Esse lo fanno con cadenza regolare e almeno ogni due anni. 2.   L'ente creditizio con un punteggio quantitativo totale pari o superiore a 25 punti base è considerato un ente il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento. 3.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono innalzare o ridurre la soglia di cui al paragrafo 2 entro un intervallo compreso tra 0 e 105 punti base. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione riesaminano periodicamente la soglia modificata. 4.   Se i valori degli indicatori di cui all'allegato I non sono disponibili, la valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base di approssimazioni correlate nella misura più ampia possibile agli indicatori di cui all'allegato III. 5.   Quando l'ente creditizio non supera la soglia di cui all', lettera a), punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e non presenta il modello 20 di cui allo stesso regolamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono attribuire un valore pari a zero agli indicatori pertinenti di cui all'allegato III. 6.   Quando le attività totali dell'ente creditizio non superano lo 0,02 % del totale delle attività di tutti gli enti creditizi autorizzati e, qualora siano disponibili i dati pertinenti, delle succursali stabilite nello Stato membro, comprese le succursali dell'Unione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono, senza applicare i paragrafi da 1 a 5, stabilire che il dissesto dell'ente creditizio in questione non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, salvo nel caso in cui ciò sia giustificato sulla base dell'. 7.   Qualora l'ente creditizio sia stato individuato come G-SII od O-SII ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o classificato di categoria 1 sulla base degli orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP) emanati conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, di detta direttiva, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono, senza applicare i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, stabilire che il dissesto dell'ente creditizio in questione potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento. Si tiene tuttavia conto dei valori degli indicatori pertinenti per detti enti per determinare l'importo aggregato di cui all'allegato I, punto 2, e per determinare le attività totali di tutti gli enti creditizi autorizzati nello Stato membro ai fini del paragrafo 6.
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Valutazione quantitativa degli enti creditizi (Art. 1 Regolamento (UE) 2019/348) — Testo vigente | Portale Normativo