Art. 5

Enti facenti parte di gruppi

In vigore dal 25 ott 2018
Enti facenti parte di gruppi 1.   Per gli enti che fanno parte di un gruppo, le valutazioni di cui agli articoli da 1 a 4 sono effettuate a livello dell'impresa madre nello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato. 2.   In deroga al paragrafo 1, per gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, le valutazioni di cui agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento sono effettuate ai seguenti livelli: a) il livello dell'impresa madre nell'Unione; b) il livello di ciascuna impresa madre in uno Stato membro o, se non vi è impresa madre nello Stato membro, il livello di ciascuna filiazione a sé stante del gruppo nello Stato membro. 3.   Gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE sono considerati enti il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, se una delle seguenti condizioni si applica ad almeno uno dei livelli di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo: a) l'ente ha ottenuto un punteggio quantitativo totale che è pari o superiore alla soglia fissata dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione a norma dell', paragrafo 3, o dell', paragrafo 3; b) sono soddisfatti i criteri di cui all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1. 4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli enti che sono oggetto di un piano di risanamento di cui all', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE. 5.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione coordinano le valutazioni di cui al presente articolo e si scambiano tutte le informazioni necessarie nel quadro dei collegi di vigilanza e di risoluzione.
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