Art. 8

Valutazione da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione dello stesso Stato membro

In vigore dal 25 ott 2018
Valutazione da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione dello stesso Stato membro Tenuto conto della diversità dei fini della pianificazione del risanamento e della risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dello stesso Stato membro possono giungere a conclusioni diverse per quanto riguarda l'applicazione degli articoli da 1 a 4 e degli , nel qual caso esse valutano periodicamente se questa difformità nelle conclusioni sia ancora giustificata.
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