Art. 7
Valutazione degli enti creditizi oggetto di un processo di liquidazione ordinato
In vigore dal 25 ott 2018
Valutazione degli enti creditizi oggetto di un processo di liquidazione ordinato
Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono considerare gli enti creditizi che sono oggetto di un processo di liquidazione ordinato quali enti il cui dissesto non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, senza applicare l', paragrafi 2 e 7, e l', paragrafo 3, se le considerazioni qualitative di cui all', paragrafo 1, non sono soddisfatte ad almeno uno dei seguenti livelli:
a)
il livello dell'impresa madre nell'Unione;
b)
il livello di ciascuna impresa madre in uno Stato membro o, se non vi è impresa madre nello Stato membro, il livello di ciascuna filiazione a sé stante del gruppo nello Stato membro.
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