Art. 3

Valutazione quantitativa delle imprese di investimento

In vigore dal 25 ott 2018
Valutazione quantitativa delle imprese di investimento 1.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutano l'impatto del dissesto dell'impresa di investimento sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a intervalli regolari e almeno ogni due anni, sulla base di quanto segue: a) il punteggio quantitativo totale calcolato sulla base degli indicatori di cui all'allegato II; b) le ponderazioni assegnate a detti indicatori dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione. 2.   I valori degli indicatori sono determinati sulla base degli indicatori come precisato all'allegato III. Se i valori degli indicatori di cui all'allegato II non sono disponibili, la valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base di approssimazioni correlate nella misura più ampia possibile agli indicatori di cui all'allegato III. Quando non sono disponibili approssimazioni, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono sostituire gli indicatori di cui all'allegato II con altri indicatori pertinenti. 3.   La soglia del punteggio quantitativo totale è fissata dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione. 4.   Se ottiene un punteggio quantitativo totale pari o superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, l'impresa di investimento è considerata un ente il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento. 5.   Se l'impresa di investimento è stata individuata come G-SII od O-SII ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o se è stata classificata nella categoria 1 sulla base degli orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP emanati a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, della stessa direttiva, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono, senza applicare i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, stabilire che il dissesto dell'ente in questione potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento.
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