Art. 4

Valutazione qualitativa delle imprese di investimento

In vigore dal 25 ott 2018
Valutazione qualitativa delle imprese di investimento 1.   Se l'impresa di investimento non è considerata un ente il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a norma dell', le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutano l'impatto del dissesto dell'impresa di investimento sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a intervalli regolari e almeno ogni due anni, tenendo conto, come minimo, delle seguenti considerazioni qualitative: a) in che misura l'impresa di investimento svolge funzioni essenziali in uno o più Stati membri; b) se la struttura azionaria dell'impresa di investimento è altamente concentrata, estremamente diffusa o non sufficientemente trasparente, in misura tale da poter produrre effetti negativi sulla disponibilità o sull'attuazione tempestiva delle azioni di risanamento o di risoluzione dell'ente; c) se l'impresa di investimento, che è membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, presta funzioni essenziali ad altri membri del sistema di tutela istituzionale, ivi compresi servizi di compensazione, di tesoreria o altri servizi; d) se la maggior parte dei clienti dell'impresa di investimento sono clienti al dettaglio o professionali; e) in che misura il denaro e gli strumenti finanziari detenuti dall'impresa di investimento per conto dei propri clienti non sarebbero pienamente protetti da un sistema di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); f) se il modello di business dell'impresa di investimento è complesso, compresa la portata delle sue attività di investimento. 2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in modo indipendente dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione alla luce delle finalità perseguite dalla pianificazione del risanamento e della risoluzione.
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