Art. 9

Domande di modifica dell'Unione

In vigore dal 17 ott 2018
Domande di modifica dell'Unione 1.   La domanda di modifica dell'Unione di un disciplinare, di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli del regolamento delegato (UE) 2019/33 contiene: a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica; b) il nome del richiedente e una descrizione del suo interesse legittimo; c) la voce del disciplinare interessata dalla modifica; d) una descrizione esauriente di ciascuna modifica proposta e le relative motivazioni specifiche; e) il documento unico consolidato e debitamente compilato, nella versione modificata; f) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato e debitamente compilato, nella versione modificata. 2.   La domanda di modifica dell'Unione è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione nei sistemi di informazione di cui all', paragrafo 1, lettera a). I paesi terzi utilizzano il modulo riportato nell'allegato IV. Il documento unico modificato è redatto conformemente all'. Il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare rimanda alla versione consolidata del disciplinare proposto. La domanda proveniente da un paese terzo può includere una copia della versione consolidata del disciplinare anziché il riferimento elettronico alla copia pubblicata del disciplinare. 3.   Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprendono la domanda debitamente compilata come specificato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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