Art. 8
Norme relative alla procedura di opposizione
In vigore dal 17 ott 2018
Norme relative alla procedura di opposizione
1. La dichiarazione di opposizione motivata di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 contiene:
a)
il riferimento al nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, al quale si riferisce l'opposizione;
b)
il nome e i recapiti dell'autorità o della persona che ha presentato l'opposizione;
c)
una descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato l'opposizione, ad esclusione delle autorità nazionali dotate di personalità giuridica nell'ordinamento giuridico nazionale;
d)
l'indicazione dei motivi dell'opposizione di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33;
e)
informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione.
Se del caso, la dichiarazione di opposizione può essere corredata di documenti giustificativi.
Se si basa sulla reputazione e sulla notorietà di un marchio commerciale preesistente, l'opposizione è corredata:
a)
della prova che il marchio preesistente è stato depositato o registrato o della prova del suo utilizzo; e
b)
della prova della sua reputazione e notorietà.
Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua reputazione e notorietà.
La dichiarazione di opposizione motivata è redatta utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.
2. Il periodo di tre mesi di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 decorre dalla data in cui le parti interessate ricevono, per via elettronica, l'invito a procedere a consultazioni.
3. I risultati delle consultazioni di cui all', paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2019/33 sono notificati alla Commissione entro un mese dal termine delle consultazioni utilizzando il modulo riportato nell'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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