Art. 12

Registro

In vigore dal 17 ott 2018
Registro 1.   Al momento dell'entrata in vigore di una decisione che conferisce protezione al nome di una denominazione di origine o indicazione geografica, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette istituito ai sensi dell'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013: a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica; b) il numero di fascicolo; c) se il nome è protetto come denominazione di origine o come indicazione geografica; d) il nome del paese o dei paesi di origine; e) la data di registrazione; f) il riferimento elettronico all'atto col quale il nome è stato protetto; g) il riferimento elettronico al documento unico; h) se la zona geografica rientra nel territorio degli Stati membri, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare. 2.   Quando approva una modifica di un disciplinare o riceve una comunicazione di approvazione di una modifica di un disciplinare che comporta la variazione delle informazioni iscritte nel registro, la Commissione registra i nuovi dati con effetto a decorrere dall'entrata in vigore della decisione che approva la modifica. 3.   Non appena una cancellazione acquista efficacia, la Commissione cancella il nome dal registro conservando traccia della cancellazione. 4.   Tutti i dati contenuti nella banca dati elettronica «E-Bacchus» di cui all' del regolamento (CE) n. 607/2009 alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nel registro elettronico di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5.   Il pubblico ha accesso al registro.
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