Art. 12
Registro
In vigore dal 17 ott 2018
Registro
1. Al momento dell'entrata in vigore di una decisione che conferisce protezione al nome di una denominazione di origine o indicazione geografica, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette istituito ai sensi dell'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a)
il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;
b)
il numero di fascicolo;
c)
se il nome è protetto come denominazione di origine o come indicazione geografica;
d)
il nome del paese o dei paesi di origine;
e)
la data di registrazione;
f)
il riferimento elettronico all'atto col quale il nome è stato protetto;
g)
il riferimento elettronico al documento unico;
h)
se la zona geografica rientra nel territorio degli Stati membri, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare.
2. Quando approva una modifica di un disciplinare o riceve una comunicazione di approvazione di una modifica di un disciplinare che comporta la variazione delle informazioni iscritte nel registro, la Commissione registra i nuovi dati con effetto a decorrere dall'entrata in vigore della decisione che approva la modifica.
3. Non appena una cancellazione acquista efficacia, la Commissione cancella il nome dal registro conservando traccia della cancellazione.
4. Tutti i dati contenuti nella banca dati elettronica «E-Bacchus» di cui all' del regolamento (CE) n. 607/2009 alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nel registro elettronico di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Il pubblico ha accesso al registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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