Art. 11
Comunicazione di una modifica temporanea
In vigore dal 17 ott 2018
Comunicazione di una modifica temporanea
1. La comunicazione di una modifica temporanea del disciplinare, di cui all' del regolamento delegato (UE) 2019/33 comprende:
a)
il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica temporanea;
b)
una descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33;
c)
il riferimento elettronico alla pubblicazione della decisione nazionale di approvazione della modifica temporanea.
2. La comunicazione dello Stato membro include una dichiarazione nella quale lo stesso Stato membro attesta che la modifica approvata soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2019/33.
3. Per i prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o di un richiedente ai sensi dell' avente un interesse legittimo include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Tale comunicazione può contenere il disciplinare consolidato nella versione resa pubblica anziché il riferimento alla pubblicazione.
4. Per le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è utilizzato il modulo messo a disposizione nei sistemi di informazione di cui all', paragrafo 1, lettera a).
5. Per le comunicazioni di cui al paragrafo 3 è utilizzato il modulo riportato nell'allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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