Art. 3

Domande di protezione provenienti dai paesi terzi

In vigore dal 17 ott 2018
Domande di protezione provenienti dai paesi terzi Le domande di protezione riguardanti una zona geografica situata in un paese terzo sono presentate alla Commissione da un singolo produttore ai sensi dell' del regolamento delegato (UE) 2019/33 o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, e soddisfano inoltre i requisiti dell'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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Domande di protezione provenienti dai paesi terzi (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/34) — Testo vigente | Portale Normativo