Art. 5
Documento unico
In vigore dal 17 ott 2018
Documento unico
1. Il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene i seguenti elementi principali del disciplinare di produzione:
a)
il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;
b)
lo Stato membro o il paese terzo al quale appartiene la zona delimitata;
c)
il tipo di indicazione geografica;
d)
una descrizione del vino o dei vini;
e)
le categorie dei prodotti vitivinicoli;
f)
le rese massime per ettaro;
g)
l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
h)
una definizione concisa della zona geografica delimitata;
i)
una descrizione del legame di cui dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
j)
se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
k)
se del caso, le norme specifiche in materia di condizionamento ed etichettatura, e tutti gli altri pertinenti requisiti essenziali.
2. La descrizione del legame di cui al paragrafo 1, lettera i), comprende:
a)
nel caso di una denominazione di origine, una descrizione del legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico, con i fattori naturali ed umani che lo caratterizzano e a cui tali qualità e caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente legate, compresi, se del caso, gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame;
b)
nel caso di una indicazione geografica, una descrizione del legame causale tra l'origine geografica e la pertinente qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica del prodotto, corredata di una dichiarazione attestante su quali fattori - qualità specifica, reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica del prodotto - si basa il legame causale. La descrizione può riguardare anche gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame causale.
Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame sono illustrati per ciascun prodotto vitivinicolo interessato.
3. Il documento unico è redatto utilizzando il modulo messo a disposizione nei sistemi di informazione di cui all', paragrafo 1, lettera a). I paesi terzi utilizzano il modello di documento unico riportato nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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