Art. 4
Domande comuni
In vigore dal 17 ott 2018
Domande comuni
1. La domanda comune di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è presentata alla Commissione da uno degli Stati membri interessati o da un richiedente ai sensi dell' di uno dei paesi terzi interessati, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo. I requisiti specificati all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli del presente regolamento sono rispettati in tutti gli Stati membri e paesi terzi interessati.
2. Lo Stato membro, il paese terzo o il richiedente ai sensi dell' stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune a norma del paragrafo 1 diventa il destinatario di ogni comunicazione o decisione della Commissione.
Storico versioni
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