Art. 7

Procedura di esame

In vigore dal 17 ott 2018
Procedura di esame 1.   Se una domanda ritenuta ammissibile non rispetta le condizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi i motivi del rigetto e fissa un termine per dar loro modo di ritirare o modificare la domanda oppure di presentare osservazioni. Se, in seguito a tale comunicazione, vengono apportate modifiche sostanziali al disciplinare di produzione, prima di trasmettere alla Commissione la nuova versione del documento unico, tali modifiche formano oggetto di adeguata pubblicazione al fine di permettere a ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro di cui trattasi di presentare opposizione. Il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare è aggiornato e rimanda alla versione consolidata del disciplinare proposto. 2.   Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi non pongono rimedio entro il termine indicato agli ostacoli che impediscono di conferire la protezione, la Commissione respinge la domanda in applicazione dell'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3.   La Commissione adotta una decisione di rigetto della domanda in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La Commissione comunica la decisione di rigetto della domanda alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi.
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Procedura di esame (Art. 7 Regolamento (UE) 2019/34) — Testo vigente | Portale Normativo