Art. 30

Comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri operatori

In vigore dal 17 ott 2018
Comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri operatori 1.   I documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del capo II sono trasmessi alla Commissione nel modo seguente: a) per le autorità competenti degli Stati membri, tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185; b) per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento, tramite posta elettronica, utilizzando i moduli riportati negli allegati da I a VII. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione le dichiarazioni di opposizione motivate, la notificazione dell'esito delle consultazioni svolte allo scopo di raggiungere un accordo nell'ambito della procedura di opposizione e delle richieste di cancellazione, di cui rispettivamente agli del regolamento delegato (UE) 2019/33 tramite posta elettronica utilizzando i moduli riportati rispettivamente negli allegati II, III e VII del presente regolamento. 3.   I documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del capo III sono trasmessi alla Commissione, tramite posta elettronica, utilizzando i moduli riportati negli allegati da VIII a XI. 4.   La trasmissione e la messa a disposizione delle informazioni da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri avvengono tramite i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione a norma del paragrafo 1, lettera a). Le informazioni nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3 sono trasmesse dalla Commissione agli Stati membri, alle autorità competenti e alle organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento tramite posta elettronica. Gli Stati membri, le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione, tramite i due indirizzi di posta elettronica indicati nell'allegato XII, per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, i metodi di comunicazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dei capi II e III.
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