Art. 31

Presentazione e ricevimento delle comunicazioni

In vigore dal 17 ott 2018
Presentazione e ricevimento delle comunicazioni 1.   Le comunicazioni e la documentazione di cui all' si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione. 2.   La Commissione conferma il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e di tutti i fascicoli trasmessi tramite i sistemi di informazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i sistemi di informazione. La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di protezione o di modifica dell'Unione, a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica ordinaria e a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica temporanea. La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti: a) il numero di fascicolo; b) il nome interessato; c) la data di ricevimento. La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite i sistemi di informazione di cui all', paragrafo 1, lettera a). 3.   Per le comunicazioni e i fascicoli presentati tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica. La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di protezione o di modifica dell'Unione, a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica ordinaria e a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica temporanea. La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti: a) il numero di fascicolo; b) il nome interessato; c) la data di ricevimento. La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica. 4.   L' del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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