Art. 32

Informazioni da rendere pubbliche

In vigore dal 17 ott 2018
Informazioni da rendere pubbliche Le informazioni che la Commissione è tenuta a rendere pubbliche a norma della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2019/33 e del presente regolamento sono rese pubbliche tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
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