Art. 10
Comunicazione di una modifica ordinaria
In vigore dal 17 ott 2018
Comunicazione di una modifica ordinaria
1. La comunicazione delle modifiche ordinarie del disciplinare, di cui all' del regolamento delegato (UE) 2019/33 comprende:
a)
il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica ordinaria;
b)
una descrizione delle modifiche approvate e le relative motivazioni;
c)
la decisione di approvazione della modifica ordinaria di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33;
d)
se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
e)
il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata.
2. La comunicazione dello Stato membro include una dichiarazione nella quale lo stesso Stato membro attesta che la modifica approvata soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2019/33.
3. Per i prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o di un richiedente ai sensi dell' avente un interesse legittimo include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Tale comunicazione può contenere il disciplinare consolidato nella versione resa pubblica anziché il riferimento alla pubblicazione.
4. Per le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è utilizzato il modulo messo a disposizione nei sistemi di informazione di cui all', paragrafo 1, lettera a).
5. Per le comunicazioni di cui al paragrafo 3 è utilizzato il modulo riportato nell'allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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