Art. 17
Comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione
In vigore dal 17 ott 2018
Comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli estremi dell'autorità competente di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, comprese le autorità di cui all' del presente regolamento e, se del caso, gli organismi di controllo di cui all'articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. La Commissione rende pubblici il nome e l'indirizzo della o delle autorità competenti o degli organismi di controllo.
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