Art. 16
Misure a carico degli Stati membri per impedire l'uso illegale delle denominazione di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
In vigore dal 17 ott 2018
Misure a carico degli Stati membri per impedire l'uso illegale delle denominazione di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
Gli Stati membri svolgono controlli in base a un'analisi del rischio per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per prodotti ottenuti o commercializzati nel loro territorio.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie in caso di inosservanza delle prescrizioni, compresi provvedimenti amministrativi e giudiziari.
Gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Le autorità designate offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono del personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.
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