Art. 15

Autorità responsabili della verifica del rispetto del disciplinare di produzione

In vigore dal 17 ott 2018
Autorità responsabili della verifica del rispetto del disciplinare di produzione 1.   Nell'esecuzione dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità competenti e gli organismi di controllo rispettano i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004. 2.   Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la fase di produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da: a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; oppure b) uno o più organismi di certificazione. 3.   Gli organismi di controllo di cui all'articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'organismo o gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo rispettano la norma internazionale ISO/IEC 17065:2012 e sono accreditati in conformità a essa. In deroga al paragrafo 1, e per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, Cipro non è vincolato all'obbligo di rispettare la norma internazionale ISO/IEC 17065:2012 e di essere accreditato in conformità a essa. 4.   Quando l'autorità di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'autorità o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo verificano il rispetto del disciplinare, esse offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono del personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. 5.   Gli operatori che intendono partecipare in tutto o in parte alla produzione o, se del caso, al condizionamento di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta informano di conseguenza l'autorità competente di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 6.   Gli Stati membri sono autorizzati a imporre una tariffa agli operatori assoggettati ai controlli, a copertura delle spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema di controllo.
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