Art. 18

Comunicazioni tra i paesi terzi e la Commissione

In vigore dal 17 ott 2018
Comunicazioni tra i paesi terzi e la Commissione Ove i vini di un paese terzo beneficino di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, il paese terzo interessato invia alla Commissione, su richiesta di quest'ultima: a) le informazioni relative alle autorità designate o agli organismi di certificazione che eseguono la verifica annuale del rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino; b) le informazioni che illustrano quali aspetti formano oggetto dei controlli; c) la prova che il vino di cui trattasi soddisfa le condizioni previste dalla corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica.
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Comunicazioni tra i paesi terzi e la Commissione (Art. 18 Regolamento (UE) 2019/34) — Testo vigente | Portale Normativo