Art. 18
Comunicazioni tra i paesi terzi e la Commissione
In vigore dal 17 ott 2018
Comunicazioni tra i paesi terzi e la Commissione
Ove i vini di un paese terzo beneficino di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, il paese terzo interessato invia alla Commissione, su richiesta di quest'ultima:
a)
le informazioni relative alle autorità designate o agli organismi di certificazione che eseguono la verifica annuale del rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino;
b)
le informazioni che illustrano quali aspetti formano oggetto dei controlli;
c)
la prova che il vino di cui trattasi soddisfa le condizioni previste dalla corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica.
Storico versioni
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