Art. 20
Esame analitico e organolettico
In vigore dal 17 ott 2018
Esame analitico e organolettico
L'esame analitico e organolettico di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), consiste in:
a)
un'analisi chimica e fisica del vino che misura le seguenti caratteristiche:
i)
il titolo alcolometrico totale ed effettivo;
ii)
gli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti);
iii)
l'acidità totale;
iv)
l'acidità volatile;
v)
l'anidride solforosa totale;
b)
un'analisi complementare del vino che misura le seguenti caratteristiche:
i)
l'anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C);
ii)
ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi;
c)
un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo.
Storico versioni
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