Art. 20

Esame analitico e organolettico

In vigore dal 17 ott 2018
Esame analitico e organolettico L'esame analitico e organolettico di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), consiste in: a) un'analisi chimica e fisica del vino che misura le seguenti caratteristiche: i) il titolo alcolometrico totale ed effettivo; ii) gli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti); iii) l'acidità totale; iv) l'acidità volatile; v) l'anidride solforosa totale; b) un'analisi complementare del vino che misura le seguenti caratteristiche: i) l'anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C); ii) ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi; c) un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo.
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