Art. 22

Presentazione di un'opposizione

In vigore dal 17 ott 2018
Presentazione di un'opposizione 1.   Uno Stato membro o un paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può presentare opposizione alla domanda di protezione di una menzione tradizionale entro due mesi dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dell'atto di esecuzione di cui all', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33. 2.   L'opposizione è trasmessa alla Commissione conformemente all', paragrafo 3.
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