Art. 24
Osservazioni delle parti
In vigore dal 17 ott 2018
Osservazioni delle parti
1. Ove la Commissione comunichi un'opposizione che non è stata respinta a norma dell', paragrafo 3, al richiedente che ha presentato la domanda di protezione, il richiedente presenta osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione.
2. Ove nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione ne faccia richiesta, le parti trasmettono, se del caso, commenti in merito alle comunicazioni delle altre parti entro due mesi dalla data di tale richiesta.
Storico versioni
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