Art. 25

Registrazione

In vigore dal 17 ott 2018
Registrazione 1.   Al momento dell'entrata in vigore di una decisione che conferisce protezione a una menzione tradizionale, la Commissione iscrive i seguenti dati nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette: a) il nome da proteggere come menzione tradizionale; b) il tipo di menzione tradizionale a norma dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013; c) la lingua di cui all' del regolamento delegato (UE) 2019/33; d) la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione; e) un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme che si applicano ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative in assenza di legislazione nazionale in tali paesi terzi; f) una sintesi della definizione o delle condizioni di impiego; g) il nome del paese o dei paesi di origine; h) la data di inserimento nel registro. 2.   Il registro elettronico delle menzioni tradizionali protette è messo a disposizione del pubblico.
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Registrazione (Art. 25 Regolamento (UE) 2019/34) — Testo vigente | Portale Normativo