Art. 25
Registrazione
In vigore dal 17 ott 2018
Registrazione
1. Al momento dell'entrata in vigore di una decisione che conferisce protezione a una menzione tradizionale, la Commissione iscrive i seguenti dati nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette:
a)
il nome da proteggere come menzione tradizionale;
b)
il tipo di menzione tradizionale a norma dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c)
la lingua di cui all' del regolamento delegato (UE) 2019/33;
d)
la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione;
e)
un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme che si applicano ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative in assenza di legislazione nazionale in tali paesi terzi;
f)
una sintesi della definizione o delle condizioni di impiego;
g)
il nome del paese o dei paesi di origine;
h)
la data di inserimento nel registro.
2. Il registro elettronico delle menzioni tradizionali protette è messo a disposizione del pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2019:34:oj#art-25