Art. 23

Documenti giustificativi dell'opposizione

In vigore dal 17 ott 2018
Documenti giustificativi dell'opposizione 1.   L'opposizione debitamente motivata contiene informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione, corredate dei pertinenti documenti giustificativi. 2.   Se si basa sulla reputazione e sulla notorietà di un marchio commerciale preesistente, l'opposizione è corredata: a) della prova che il marchio preesistente è stato depositato o registrato o della prova del suo utilizzo; nonché b) della prova della sua reputazione e notorietà. Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua reputazione e notorietà. 3.   Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi, di cui ai paragrafi 1 e 2, non sono presentati alla data di presentazione dell'opposizione, o mancano informazioni o documenti, la Commissione ne informa l'autorità o la persona che ha presentato l'opposizione e la invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge l'opposizione in quanto inammissibile. La decisione di respingere l'opposizione in quanto inammissibile è comunicata all'autorità o alla persona che ha presentato l'opposizione e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o all'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo di cui trattasi.
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