Art. 21
Domanda di protezione
In vigore dal 17 ott 2018
Domanda di protezione
1. La domanda di protezione di una menzione tradizionale è trasmessa alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri o da quelle dei paesi terzi o dalle organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi conformemente all', paragrafo 3.
2. Se la domanda è presentata da un'organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo, il richiedente comunica alla Commissione le informazioni relative all'organizzazione professionale rappresentativa e ai suoi membri conformemente all', paragrafo 3. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
Storico versioni
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