Art. 19

Verifica annuale

In vigore dal 17 ott 2018
Verifica annuale 1.   La verifica annuale effettuata dall'autorità competente o dagli organismi di controllo di cui all'articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 consiste in: a) un esame organolettico e analitico dei prodotti recanti una denominazione di origine; b) un esame analitico soltanto o un esame sia organolettico che analitico dei prodotti recanti una indicazione geografica; c) una verifica del rispetto delle altre condizioni riportate nel disciplinare di produzione. La verifica annuale è condotta nello Stato membro in cui ha luogo la produzione in conformità al disciplinare, secondo una o più delle seguenti modalità: a) mediante controlli casuali in base a un'analisi di rischio; b) mediante controlli a campione; c) mediante controlli sistematici. Ove scelgano di procedere ai controlli casuali di cui al secondo comma, lettera a), gli Stati membri selezionano il numero minimo di operatori da sottoporre a tali controlli. Ove scelgano di procedere ai controlli a campione di cui al secondo comma, lettera b), gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che questi siano rappresentativi dell'intera zona geografica delimitata di cui trattasi e adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione. 2.   Gli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sono realizzati su campioni anonimi e dimostrano che il prodotto analizzato risponde alle caratteristiche e alle qualità descritte nel disciplinare della relativa denominazione di origine o indicazione geografica. Gli esami sono eseguiti in qualsiasi fase del processo di produzione e, se del caso, nella fase del condizionamento. Ogni campione prelevato è rappresentativo dei vini corrispondenti detenuti dall'operatore. 3.   Ai fini del controllo del rispetto del disciplinare di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), l'autorità di controllo: a) procede a un controllo in loco presso i locali degli operatori, per verificare che questi ultimi siano effettivamente in grado di soddisfare le condizioni previste dal disciplinare; b) procede a un controllo sui prodotti in qualsiasi fase del processo di produzione e, se del caso, nella fase del condizionamento, in base a un piano di ispezione comprensivo di tutte le fasi di produzione del prodotto, redatto in anticipo dall'autorità di controllo e di cui gli operatori sono a conoscenza. 4.   La verifica annuale garantisce che un prodotto non possa fregiarsi della corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta se non nei seguenti casi: a) i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dimostrano che il prodotto rispetta le condizioni del disciplinare e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui si tratta; b) i controlli eseguiti a norma del paragrafo 3 confermano che le altre condizioni elencate nel disciplinare sono soddisfatte. 5.   Per le denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette transfrontaliere, la verifica può essere effettuata da un'autorità di controllo di uno degli Stati membri interessati. 6.   I prodotti che non rispettano le condizioni previste ai paragrafi da 1 a 5 possono essere commercializzati senza la relativa denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate le altre disposizioni applicabili. 7.   In deroga al paragrafo 1, la verifica annuale può essere effettuata nella fase del condizionamento del prodotto, nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione; in tal caso si applica l'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2018/273. Le autorità competenti o gli organismi di controllo dei diversi Stati membri responsabili dello svolgimento dei controlli relativi a una denominazione di origine protetta o a una indicazione geografica protetta collaborano in particolare per garantire che, per quanto riguarda gli obblighi di condizionamento, gli operatori stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui ha luogo la produzione del vino il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta rispettino gli obblighi di controllo previsti dal disciplinare di cui trattasi. 8.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano ai vini che beneficiano della protezione nazionale transitoria ai sensi dell' del regolamento delegato (UE) 2019/33.
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