Art. 13

Contributo dell'Unione

In vigore dal 18 lug 2018
Contributo dell'Unione 1.   Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per: a) la definizione e/o l'applicazione dei requisiti tecnici dei dati; b) l'elaborazione di metodologie per modernizzare i sistemi statistici che perseguano una qualità superiore o costi inferiori e riducano gli oneri amministrativi per la produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole utilizzando le fonti e i metodi di cui all'. 2.   Gli Stati membri ricevono dall'Unione sovvenzioni a copertura dei costi delle rilevazioni dei dati specificate agli , entro i limiti della dotazione finanziaria specificata all'. 3.   Tale contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2 non supera il 75 % dei costi ammissibili, entro gli importi massimi specificati nei paragrafi 4 e 5. 4.   Per il totale dei costi relativi alla rilevazione dei dati di base e dei dati dei moduli per il 2020, il contributo finanziario dell'Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito: a) 50 000 EUR per paese per il Lussemburgo e Malta; b) 1 000 000 EUR per paese per l'Austria, la Croazia, l'Irlanda e la Lituania; c) 2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l'Ungheria, il Portogallo e il Regno Unito; d) 3 000 000 EUR per paese per la Grecia, la Spagna e la Francia; e) 4 000 000 EUR per paese per l'Italia, la Polonia e la Romania; f) 300 000 EUR per paese per tutti gli altri Stati membri. 5.   Per le rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli nel 2023 e nel 2026 gli importi massimi specificati nel paragrafo 4 sono ridotti del 50 %, fatte salve le disposizioni del QFP oltre il 2020. 6.   Per la rilevazione dei dati ad hoc specificati nell', l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, a copertura del costo dell'attuazione di una rilevazione di dati ad hoc. Tale contributo finanziario dell'Unione non supera il 90 % dei costi ammissibili. 7.   Il contributo finanziario dell'Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell', paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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