Art. 13
Contributo dell'Unione
In vigore dal 18 lug 2018
Contributo dell'Unione
1. Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:
a)
la definizione e/o l'applicazione dei requisiti tecnici dei dati;
b)
l'elaborazione di metodologie per modernizzare i sistemi statistici che perseguano una qualità superiore o costi inferiori e riducano gli oneri amministrativi per la produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole utilizzando le fonti e i metodi di cui all'.
2. Gli Stati membri ricevono dall'Unione sovvenzioni a copertura dei costi delle rilevazioni dei dati specificate agli , entro i limiti della dotazione finanziaria specificata all'.
3. Tale contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2 non supera il 75 % dei costi ammissibili, entro gli importi massimi specificati nei paragrafi 4 e 5.
4. Per il totale dei costi relativi alla rilevazione dei dati di base e dei dati dei moduli per il 2020, il contributo finanziario dell'Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito:
a)
50 000 EUR per paese per il Lussemburgo e Malta;
b)
1 000 000 EUR per paese per l'Austria, la Croazia, l'Irlanda e la Lituania;
c)
2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l'Ungheria, il Portogallo e il Regno Unito;
d)
3 000 000 EUR per paese per la Grecia, la Spagna e la Francia;
e)
4 000 000 EUR per paese per l'Italia, la Polonia e la Romania;
f)
300 000 EUR per paese per tutti gli altri Stati membri.
5. Per le rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli nel 2023 e nel 2026 gli importi massimi specificati nel paragrafo 4 sono ridotti del 50 %, fatte salve le disposizioni del QFP oltre il 2020.
6. Per la rilevazione dei dati ad hoc specificati nell', l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, a copertura del costo dell'attuazione di una rilevazione di dati ad hoc. Tale contributo finanziario dell'Unione non supera il 90 % dei costi ammissibili.
7. Il contributo finanziario dell'Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell', paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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