Art. 12

Trasmissione dei dati e dei metadati e scadenze

In vigore dal 18 lug 2018
Trasmissione dei dati e dei metadati e scadenze 1.   Per l'anno di riferimento 2020 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. 2.   Per gli anni di riferimento 2023 e 2026 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. 3.   I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono a livello delle singole aziende agricole. I dati dei moduli e i dati ad hoc sono posti in relazione ai dati di cui all'allegato III a livello di singola azienda agricola per lo stesso anno di riferimento. La documentazione fornita comprende i fattori di estrapolazione e le informazioni sulla stratificazione. 4.   Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando il punto di accesso unico.
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