Art. 10
Periodo di riferimento
In vigore dal 18 lug 2018
Periodo di riferimento
Le informazioni rilevate si riferiscono a uno stesso anno di riferimento per tutti gli Stati membri; a tal fine esse si riferiscono alla situazione entro uno specifico lasso di tempo o a specifiche date, come indicato di seguito:
a)
per la variabili relative alle superfici, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione all'anno di riferimento. In caso di coltivazioni successive provenienti dallo stesso appezzamento di terreno, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione a una coltura che è stata raccolta durante l'anno di riferimento, a prescindere da quando la coltivazione in questione viene seminata;
b)
per le variabili relative all'irrigazione e alle pratiche di gestione del suolo, il periodo di riferimento è relativo a 12 mesi, la cui fine cade entro l'anno di riferimento, stabilito da ciascuno Stato membro in modo da coprire i corrispondenti cicli produttivi;
c)
per le variabili relative al bestiame, alla sua stabulazione e alla gestione degli effluenti zootecnici, ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento comune, compreso nell'anno di riferimento; le variabili relative alla gestione degli effluenti zootecnici si riferiscono a un periodo di 12 mesi che include tale giorno;
d)
per le variabili relative alla manodopera, ciascuno Stato membro stabilisce un periodo di riferimento di 12 mesi, la cui fine cade in un giorno di riferimento compreso nell'anno di riferimento;
e)
per le variabili relative alle misure di sviluppo rurale attuate nelle singole aziende agricole il periodo di riferimento è il triennio che termina al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
f)
per tutte le altre variabili ciascuno Stato membro stabilisce uno stesso giorno di riferimento, compreso nell'anno di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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