Art. 9
Dati ad hoc
In vigore dal 18 lug 2018
Dati ad hoc
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell' che integrino i dati dei moduli di cui all'allegato IV, qualora la raccolta di informazioni supplementari sia ritenuta necessaria. Tali atti delegati specificano:
a)
le tematiche e le tematiche dettagliate da fornire nel modulo ad hoc e le ragioni di tali esigenze statistiche addizionali;
b)
l'anno di riferimento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1 a partire dall'anno di riferimento 2023 e a intervalli di tre anni. Essa non propone moduli ad hoc per gli anni di riferimento durante i quali la rilevazione dei dati è eseguita sotto forma di censimento.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di fornire:
a)
l'elenco delle variabili, non superiore a 20 variabili, e le relative unità di misura, da trasmettere alla Commissione (Eurostat);
b)
le descrizioni delle variabili;
c)
i requisiti di precisione;
d)
i periodi di riferimento;
e)
le date di trasmissione.
Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.
4. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non impongono costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1091:oj#art-9