Art. 7
Dati dei moduli
In vigore dal 18 lug 2018
Dati dei moduli
1. Gli Stati membri rilevano e forniscono i moduli sulle tematiche e sulle tematiche dettagliate di cui all'allegato IV per i seguenti anni di riferimento:
a)
modulo «Manodopera e altre attività remunerative» per il 2020, il 2023 e il 2026;
b)
modulo «Sviluppo rurale» per il 2020, il 2023 e il 2026;
c)
modulo «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici» per il 2020 e il 2026;
d)
modulo «Irrigazione» per il 2023;
e)
modulo «Pratiche di gestione del suolo» per il 2023;
f)
modulo «Macchinari e impianti» per il 2023;
g)
modulo «Frutteto» per il 2023;
h)
modulo «Vigneto» per il 2026.
2. L'ambito di applicazione di tali rilevazioni di dati comprende le aziende agricole di cui all', paragrafi 2 e 3.
3. La rilevazione dei dati dei moduli può essere svolta su campioni di aziende agricole. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.
4. I dati dei moduli sono ricavati da sottocampioni delle aziende agricole per le quali sono rilevati i dati di base. I moduli rispecchiano la situazione dell'anno di riferimento ma possono essere riferiti all'anno direttamente precedente o seguente l'anno di riferimento per i moduli di cui al paragrafo 1, lettere f), g) e h), del presente articolo. In ogni caso, ogni banca dati che contiene informazioni sui moduli è corredata dei dati di base dell'allegato III.
5. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono dedicati a ogni singola coltura tra quelle figuranti nella tematica dettagliata del modulo «Frutteto» nell'allegato IV, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo «Frutteto» per la coltura in questione.
6. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono costituiti da vigneti in cui sono piantati vitigni di uve da vino, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo «Vigneto».
7. Gli Stati membri nei quali le aree irrigabili costituiscono meno del 2 % della SAU, e privi di regioni di livello NUTS 2 ove le aree irrigabili costituiscano almeno il 5 % della SAU, sono esentati dal compilare il modulo «Irrigazione».
8. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) dei casi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente il relativo anno di riferimento.
9. Una variabile che presenta un valore trascurabile o nullo in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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