Art. 3

Copertura

In vigore dal 18 lug 2018
Copertura 1.   I dati richiesti dal presente regolamento riguardano il 98 % della SAU (esclusi gli orti familiari) e il 98 % delle unità di bestiame per ciascuno Stato membro. 2.   Per rispettare tali condizioni gli Stati membri trasmettono dati rappresentativi delle aziende agricole e delle proprietà collettive che raggiungono almeno una delle soglie fisiche dell'allegato II in relazione alle dimensioni dei terreni agricoli o al numero di unità di bestiame. 3.   A titolo di eccezione, se la popolazione di riferimento, specificata al paragrafo 2, rappresenta oltre il 98 % della produzione agricola nazionale, misurata in termini di produzione standard in conformità al regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione (15), previa approvazione della Commissione (Eurostat), gli Stati membri possono stabilire soglie fisiche o equivalenti soglie economiche superiori, al fine di ridurre la popolazione di riferimento, purché sia raggiunta una copertura pari al 98 % della SAU totale (esclusi gli orti familiari) e al 98 % delle unità di bestiame degli Stati membri. 4.   Se la popolazione di riferimento, specificata al paragrafo 2 del presente articolo, non rappresenta il 98 % della SAU e il 98 % delle unità di bestiame, gli Stati membri ampliano la popolazione di riferimento in conformità dell', stabilendo soglie inferiori a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabilendo soglie supplementari o entrambe.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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