Art. 6
Ampliamento della popolazione di riferimento
In vigore dal 18 lug 2018
Ampliamento della popolazione di riferimento
1. Gli Stati membri che ampliano la popolazione di riferimento in conformità all', paragrafo 4, forniscono i dati di base sulle aziende agricole incluse in tale popolazione di riferimento ampliata per l'anno di riferimento 2020, riportando le informazioni specificate nell'allegato III.
2. La rilevazione dei dati sulle aziende agricole incluse in tale popolazione di riferimento ampliata può essere svolta su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1091:oj#art-6