Art. 5

Dati strutturali di base

In vigore dal 18 lug 2018
Dati strutturali di base 1.   Gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base («dati di base») relativi alle aziende agricole di cui all', paragrafi 2 e 3, per gli anni di riferimento 2020, 2023 e 2026, di cui all'allegato III. La rilevazione dei dati di base per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento. 2.   La rilevazione dei dati di base per gli anni di riferimento 2023 e 2026 può avvenire su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V. 3.   Una variabile di cui all'allegato III che presenta un valore trascurabile o nullo in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare le descrizioni delle variabili di cui all'allegato III. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, non oltre il 28 febbraio 2019 per l'anno di riferimento 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare le variabili di cui all'allegato III, qualora necessario a fini di armonizzazione con le fonti dei dati specificate all', paragrafo 2, per gli anni 2023 e 2026. Nell'esercitare tale potere, la Commissione si assicura che tali atti delegati sostituiscano unicamente le variabili di cui all'allegato III che non possono più essere ricavate dalle fonti di dati specificate. In caso di sostituzione, la Commissione si assicura che le nuove variabili possano essere ricavate direttamente dalle fonti di dati di cui all', paragrafo 2. Essa si assicura inoltre che tali atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino un considerevole onere o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti. 6.   Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.
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