Art. 4

Fonti dei dati e metodi

In vigore dal 18 lug 2018
Fonti dei dati e metodi 1.   Al fine di ottenere i dati oggetto del presente regolamento gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti o dei metodi seguenti, a condizione che le informazioni consentano l'elaborazione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all': a) indagini statistiche; b) le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo; c) altre fonti, metodi o approcci innovativi. 2.   Gli Stati membri possono utilizzare informazioni provenienti dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (18), lo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e i registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (20). Gli Stati membri possono anche avvalersi di fonti amministrative riguardanti misure specifiche di sviluppo rurale. 3.   Gli Stati membri che decidono di utilizzare fonti, metodi o approcci innovativi di cui al paragrafo 1, lettera c), informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento, fornendo altresì informazioni dettagliate sulla qualità dei dati ottenuti da tali fonti, metodi o approcci innovativi e sui metodi di rilevazione. 4.   Le autorità nazionali responsabili dell'adempimento alle prescrizioni del presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e utilizzarli, compresi i dati relativi alle singole aziende agricole e i dati personali dei relativi conduttori contenuti nella documentazione amministrativa compilata nel loro territorio nazionale, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.
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