Art. 11
Qualità
In vigore dal 18 lug 2018
Qualità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
4. A tal fine, gli Stati membri trasmettono una relazione sulla qualità contenente la descrizione del processo statistico alla Commissione (Eurostat), per ogni anno di riferimento oggetto del presente regolamento, e in particolare:
a)
i metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state ottenute le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento;
b)
le informazioni sulla conformità ai requisiti minimi per le basi di campionamento utilizzate, anche in sede di loro sviluppo e aggiornamento, come stabilito dal presente regolamento.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, e non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quanto prima possibile le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero incidere sulla qualità dei dati trasmessi.
6. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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