Art. 14
Dotazione finanziaria
In vigore dal 18 lug 2018
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma di rilevazione dei dati per l'anno di riferimento 2020, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l'elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati in seno alla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è di 40 000 000 EUR per il periodo 2018-2020, a valere sul QFP 2014-2020.
2. Dopo l'entrata in vigore del QFP per il periodo successivo al 2020, la dotazione per il periodo successivo al 2020 è determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.
Storico versioni
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