Art. 15

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 18 lug 2018
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato direttamente o indirettamente di fondi dell'Unione nell'ambito del programma. 3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, sugli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (22), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, a norma del presente regolamento. 4.   Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni, controlli e ispezioni in loco. 5.   Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre l'accettazione esplicita dei suddetti poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF a eventuali terze parti interessate. 6.   I paragrafi 4 e 5 si applicano fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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Tutela degli interessi finanziari dell'Unione (Art. 15 Regolamento (UE) 2018/1091) — Testo vigente | Portale Normativo