Art. 45

Importazione di prodotti biologici e in conversione

In vigore dal 30 mag 2018
Importazione di prodotti biologici e in conversione 1.   Un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se sono soddisfatte le tre condizioni seguenti: a) il prodotto è un prodotto di cui all’, paragrafo 1; b) si versa in uno dei casi seguenti: i) il prodotto è conforme ai capi II, III e IV del presente regolamento e tutti gli operatori e i gruppi di operatori di cui all’, compresi gli esportatori nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’ e tali autorità od organismi hanno fornito a tutti i detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori un certificato che attesta che sono in conformità con il presente regolamento; ii) nei casi in cui proviene da un paese terzo riconosciuto a norma dell’, il prodotto rispetta le condizioni stabilite nel pertinente accordo commerciale; o iii) nei casi in cui proviene da un paese terzo riconosciuto a norma dell’, il prodotto rispetta norme di produzione e di controllo equivalenti di detto paese terzo ed è importato con un certificato di ispezione attestante tale conformità rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di quel paese terzo; c) gli operatori dei paesi terzi sono in grado di fornire in qualsiasi momento, agli importatori e alle autorità nazionali nell’Unione e in tali paesi terzi, informazioni che consentano di identificare gli operatori che sono loro fornitori e le autorità di controllo o gli organismi di controllo di tali fornitori, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto biologico o in conversione interessato. Tali informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità di controllo o degli organismi di controllo degli importatori. 2.   La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 9, concedere autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze nei paesi terzi e nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, tenendo conto delle differenze in termini di equilibrio ecologico nella produzione vegetale o animale, delle particolari condizioni climatiche, delle tradizioni e delle condizioni locali in tali zone. Tali autorizzazioni specifiche possono essere concesse per un periodo rinnovabile di due anni e sono soggette ai principi stabiliti nel capo II e ai criteri indicati all’, paragrafi 3 e 6. 3.   Nel fissare i criteri per determinare se una situazione possa definirsi circostanza calamitosa e nello stabilire norme specifiche su come far fronte a tali circostanze a norma dell’, la Commissione tiene conto delle differenze in termini di equilibrio ecologico, clima e condizioni locali nei paesi terzi e nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme specifiche concernenti il contenuto dei certificati di cui al paragrafo 1, lettera b), la procedura da seguire per il loro rilascio, la loro verifica e i mezzi tecnici con cui il certificato è emesso, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo, garantendo la tracciabilità e la conformità dei prodotti importati destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o come prodotti in conversione ai sensi del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 5.   Il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione ai sensi del paragrafo 1 è accertato ai posti di controllo frontalieri, in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La frequenza dei controlli fisici di cui all’, paragrafo 2, di detto regolamento dipende dalla probabilità di non conformità ai sensi dell’, punto 57), del presente regolamento.
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Importazione di prodotti biologici e in conversione (Art. 45 Regolamento (UE) 2018/848) — Testo vigente | Portale Normativo