Art. 43

Norme aggiuntive sullo scambio di informazioni

In vigore dal 30 mag 2018
Norme aggiuntive sullo scambio di informazioni 1.   In aggiunta agli obblighi enunciati all’articolo 105, paragrafo 1, e all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti condividono immediatamente informazioni con altre autorità competenti e con la Commissione in merito a qualsiasi sospetto di non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione. Le autorità competenti condividono tali informazioni con altre autorità competenti e con la Commissione tramite un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione. 2.   Nei casi in cui la non conformità sospetta o accertata sia individuata in relazione a prodotti posti sotto il controllo di altre autorità di controllo o altri organismi di controllo, le autorità di controllo e gli organismi di controllo ne informano immediatamente tali altre autorità di controllo o altri organismi di controllo. 3.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità di controllo e altri organismi di controllo altre informazioni pertinenti. 4.   Su richiesta giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto sia stato ottenuto conformemente al presente regolamento, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti e con la Commissione informazioni sui risultati dei rispettivi controlli. 5.   Le autorità competenti scambiano informazioni riguardanti la supervisione degli organismi di controllo con gli organismi nazionali di accreditamento, quali definiti all’, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (54). 6.   Le autorità competenti adottano le opportune misure e stabiliscono procedure documentate intese a garantire che le informazioni circa i risultati dei controlli siano comunicate all’organismo pagatore in funzione delle sue esigenze ai fini dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (55) e degli atti adottati sulla base di tale articolo. 7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le informazioni che devono essere fornite dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo responsabili dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali conformemente al presente articolo, i destinatari di tali informazioni e le procedure in base alle quali tali informazioni devono essere fornite, comprese le funzioni del sistema informatico di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:848:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo