Art. 47
Equivalenza nell’ambito di un accordo commerciale
In vigore dal 30 mag 2018
Equivalenza nell’ambito di un accordo commerciale
I paesi terzi riconosciuti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono paesi terzi che l’Unione, nell’ambito di un accordo commerciale, ha riconosciuto come aventi un sistema di produzione che soddisfa obiettivi e principi uguali a quelli dell’Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità.
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