Art. 48

Equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

In vigore dal 30 mag 2018
Equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 1.   I paesi terzi riconosciuti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono i paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi quelli riconosciuti nell’ambito della misura transitoria di cui all’ del presente regolamento. Tale riconoscimento termina il 31 dicembre 2025. 2.   Sulla base delle relazioni annuali che i paesi terzi di cui al paragrafo 1 devono trasmettere alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno in merito all’attuazione e all’esecuzione delle misure di controllo da essi stabilite, e alla luce di qualsiasi altra informazione ricevuta, la Commissione assicura l’appropriata supervisione dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. A tal fine, la Commissione può richiedere l’assistenza degli Stati membri. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità, tenendo conto, in particolare, del volume delle esportazioni nell’Unione provenienti dal paese terzo interessato, dei risultati delle attività di monitoraggio e di vigilanza svolte dalle autorità competenti e dei risultati di precedenti controlli. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’esito del suo riesame. 3.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un elenco dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 e può modificare tale elenco mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento riguardo alle informazioni che i paesi terzi elencati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo devono trasmettere, in quanto necessarie per la supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione, nonché riguardo all’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione, anche per mezzo di un esame in loco. 5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di garantire l’applicazione delle misure nei casi di non conformità sospetta o accertata, in particolare quelli che compromettono l’integrità dei prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi di cui al presente articolo. Tali misure possono consistere, in particolare, nella verifica dell’integrità dei prodotti biologici o in conversione prima della loro immissione sul mercato dell’Unione e, ove opportuno, nella sospensione dell’autorizzazione a immettere tali prodotti sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o in conversione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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