Art. 50
Esclusione della facoltà di vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici
In vigore dal 30 mag 2018
Esclusione della facoltà di vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici
Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non vietano o limitano, per motivi concernenti la produzione, l’etichettatura o la presentazione dei prodotti, la commercializzazione dei prodotti biologici o in conversione soggetti a controllo da parte di un’altra autorità competente, di un’altra autorità di controllo o di un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi al presente regolamento. In particolare, non sono svolti controlli ufficiali e altre attività ufficiali diversi da quelli di cui al regolamento (UE) 2017/625 e non sono riscosse, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, tariffe diverse da quelle di cui al capo VI del medesimo regolamento.
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