Art. 6

Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote EU ETS

In vigore dal 30 mag 2018
Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote EU ETS 1.   Gli Stati membri che figurano nell’allegato II del presente regolamento possono beneficiare di una cancellazione limitata fino a un massimo di 100 milioni delle quote EU ETS collettivamente prese in considerazione ai fini della conformità a norma del presente regolamento. Tale cancellazione è effettuata dai volumi messi all’asta dallo Stato membro interessato ai sensi dell’ della direttiva 2003/87/CE. 2.   Le quote EU ETS prese in considerazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate quote EU ETS in circolazione ai fini dell’, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814. Nel primo riesame a norma dell’ di tale decisione, la Commissione valuta se mantenere la contabilizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo. 3.   Gli Stati membri che figurano nell’allegato II notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l’eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 e per ogni Stato membro interessato, ai fini della conformità a norma dell’. Gli Stati membri che figurano nell’allegato II possono decidere di rivedere al ribasso la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027. 4.   Su richiesta di uno Stato membro, l’amministratore centrale designato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») tiene conto di un ammontare fino alla concorrenza della quantità totale determinata a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell’ del presente regolamento. Un decimo della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per detto Stato membro. 5.   Laddove uno Stato membro, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, abbia notificato alla Commissione la decisione di rivedere al ribasso la percentuale comunicata in precedenza, una corrispondente quantità inferiore di quote EU ETS è cancellata per detto Stato membro riguardo a ciascuno degli anni, rispettivamente, dal 2026 al 2030 o dal 2028 al 2030.
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