Art. 4

Livelli annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030

In vigore dal 30 mag 2018
Livelli annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 1.   Al 2030 ciascuno Stato membro limita le proprie emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell’allegato I rispetto alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinate a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli del presente regolamento, nonché l’adeguamento di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall’applicazione dell’ della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il limite definito da una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinate a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell’allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un’assegnazione inferiore per detto Stato membro. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ai fini dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a un riesame completo dell’ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018 presentato dagli Stati membri a norma dell’ del regolamento (UE) n. 525/2013. Tali atti di esecuzione indicano, per ciascuno Stato membro, il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 utilizzato per determinare le assegnazioni annuali di emissioni specificate ai paragrafi 1 e 2. 4.   I suddetti atti di esecuzione specificano altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 3, le quantità totali di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell’ tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità totali di tutti gli Stati membri supera la quantità totale collettiva di 100 milioni, le quantità totali per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata. 5.   I suddetti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’.
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