Art. 5

Flessibilità attraverso prestiti, operazioni bancarie e trasferimenti

In vigore dal 30 mag 2018
Flessibilità attraverso prestiti, operazioni bancarie e trasferimenti 1.   Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo. 2.   Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo. 3.   Uno Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla propria assegnazione annuale per quell’anno, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all’, può: a) per l’anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni; e b) per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 30 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno. 4.   Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 10 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’ per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030. 5.   Uno Stato membro le cui emissioni riesaminate di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla sua assegnazione annuale per l’anno in questione può trasferire ad altri Stati membri tale parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all’. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’ per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030. 6.   Gli Stati membri possono usare i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 per affrontare i cambiamenti climatici nell’Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo. 7.   Qualsiasi trasferimento di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitata la doppia contabilizzazione e garantita la tracciabilità. 8.   Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti a essi rilasciati a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell’ del presente regolamento senza limiti quantitativi di alcun tipo, purché sia evitata la doppia contabilizzazione.
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