Art. 3

Definizioni

In vigore dal 30 mag 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «emissioni di gas a effetto serra», le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs), trifluoruro di azoto (NF3) ed esafluoruro di zolfo (SF6) espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 e rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento; 2) «assegnazioni annuali di emissioni», le emissioni massime di gas a effetto serra consentite per ogni anno tra il 2021 e il 2030, determinate ai sensi dell’, paragrafo 3, e dell’; 3) «quota EU ETS», una «quota» come definita all’, lettera a), della direttiva 2003/87/CE.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2018/842) — Testo vigente | Portale Normativo